Il fatto di commettere un furto in un appartamento sfruttando i ponteggi installati per lavori condominiali è un tema che viene spesso affrontato dalla giurisprudenza sia di primo grado che di appello. Attualmente, l’opinione giuridica è unanime e consolidata in merito alla responsabilità dell’impresa appaltatrice e del condominio in caso di furto commesso da individui che si sono introdotti in un appartamento attraverso i ponteggi installati per il restauro o la manutenzione dello stabile.
Secondo una sentenza del Tribunale civile di Milano del 28 ottobre 2002, è noto che le impalcature e i ponteggi utilizzati dalle imprese edili per eseguire riparazioni e ristrutturazioni degli edifici costituiscono una facile agevolazione per i ladri. Pertanto, sia la ditta appaltatrice che non ha messo in atto alcuna forma di tutela per evitare l’accesso agli appartamenti condominiali, sia il condominio che non ha adottato un valido sistema antifurto da collocare sui ponteggi, sono ritenuti solidalmente responsabili ex art. 2043 c.c. per il furto subito da un condomino in occasione di tali lavori.
Ai sensi dell’art. 2051 c.c., il condominio committente ha il compito di vigilare e custodire la struttura necessaria per l’esecuzione dei lavori, poiché è il soggetto che ha disposto l’installazione e il mantenimento dei ponteggi. Inoltre, l’amministratore di condominio deve convocare l’assemblea per prendere decisioni in merito. Allo stesso tempo, l’impresa edile è ritenuta responsabile per omessa ordinaria diligenza nell’adozione di cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi.
Se si verifica un furto in appartamento sfruttando i ponteggi condominiali installati per lavori di ristrutturazione, la responsabilità del condominio committente può essere affermata soltanto in base all’art. 2043 c.c., in concorso con quella dell’appaltatore, per la mancata vigilanza sull’attività di quest’ultimo.