Un condomino può diventare l’amministratore di condominio?

È possibile che un inquilino diventi amministratore di condominio? Quali sono i requisiti richiesti?

Questa sono domande che spesso vengono poste dagli inquilini che vivono in edifici condominiali di piccole e medie dimensioni. Di norma, la nomina di un amministratore è obbligatoria quando il numero di proprietari supera l’ottavo, ma in realtà anche i condomini con un minor numero di proprietari possono nominare un amministratore se lo desiderano. L’autogestione è stata incoraggiata dal legislatore e molti condomini, allettati dalla possibilità di risparmiare sull’onorario dell’amministratore, si organizzano nominando un referente interno che si occupa della gestione condominiale.

Tuttavia, la mancanza di un amministratore esterno non significa che non ci siano responsabilità civili e penali collegate alla sua figura, in particolare per quanto riguarda gli aspetti fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche in assenza di un amministratore nominato, le ritenute devono essere effettuate da uno dei condomini e il condominio deve presentare i modelli 770 e di Certificazione Unica. Ciò significa che, anche in un condominio di dimensioni ridotte, è necessario avere un referente o un condomino con le funzioni di amministratore.

Quali sono le competenze richieste per svolgere questo ruolo? La legge prevede requisiti specifici, tra cui il diploma di scuola superiore, il superamento di un corso di formazione iniziale e la frequenza dei corsi annuali di aggiornamento. Tuttavia, se l’amministratore è nominato tra i condomini, non sono richiesti requisiti di formazione e professionalità, ma i requisiti di onorabilità devono essere rispettati.

Infine, è importante sottolineare che un inquilino può essere nominato amministratore solo se è un condomino e possiede gli stessi requisiti di formazione e professionalità di un amministratore esterno. L’amministratore interno privo di questi requisiti non può essere considerato come un amministratore valido.

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