L’accessibilità agli edifici è un diritto costituzionale, riconosciuto anche dalla legge 13/1989 che prevede l’eliminazione delle barriere architettoniche. In tal senso, l’installazione di un ascensore su un’area condominiale, a beneficio di un portatore di handicap, costituisce una innovazione che può essere approvata dall’assemblea con la maggioranza prescritta dall’articolo 1120, secondo comma, del Codice civile.
Tuttavia, se l’assemblea condominiale esprime delibera contraria oppure omette di pronunciarsi, il portatore di handicap può richiedere per iscritto l’installazione dell’ascensore, a proprie spese, trascorsi inutilmente tre mesi. Questo è quanto stabilisce l’articolo 2, comma 2, della legge 13/1989.
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la legge 13/1989 costituisce un principio di solidarietà sociale che mira all’accessibilità agli edifici, nell’interesse generale. Pertanto, né il regolamento condominiale che dispone regole per il rispetto del decoro architettonico né i singoli condòmini o le delibere assembleari possono limitare l’installazione dell’ascensore.
In particolare, la Cassazione civile, sezione II, ha stabilito che nel verificare se una nuova opera costituisce una turbativa al godimento di un condomino occorre verificare se questa è stata realizzata per eliminare barriere architettoniche ad un disabile residente nello stabile. In questo contesto, la sentenza ha accettato l’abbattimento di un muro perimetrale per l’apertura di una porta d’ingresso di un ascensore.
Per quanto riguarda la spesa per l’installazione dell’ascensore, i condòmini dissenzienti sono esonerati dalla spesa in applicazione dell’articolo 1121 del Codice civile, perché l’ascensore è opera suscettibile di utilizzazione separata. Tuttavia, i condòmini dissenzienti possono successivamente farne uso partecipando ai costi.
Nel caso specifico del lettore invalido al 100%, egli non ha bisogno del consenso della maggioranza dei condòmini per l’installazione dell’ascensore, neppure per un apparecchio esterno all’edificio. Inoltre, qualora ci fossero condòmini contrari a tale opera, questi non sono obbligati a partecipare alla spesa.
In definitiva, l’installazione di un ascensore su un’area condominiale allo scopo di eliminare le barriere architettoniche costituisce un diritto di accesso agli edifici e non può essere limitata né dai regolamenti condominiali né dalle delibere assembleari contrarie. Inoltre, i condòmini dissenzienti possono essere esonerati dalla spesa ma poi hanno la facoltà di farne uso partecipando ai costi.