L’acquisto di un’abitazione in condominio comporta una serie di diritti e obblighi per il nuovo proprietario, noto come condomino. Uno degli interrogativi più comuni riguarda le comunicazioni da effettuare all’amministratore di condominio in relazione al contratto di compravendita. Molti si chiedono se sia necessario consegnare una copia del rogito e quali informazioni siano effettivamente richieste.
La questione della consegna del rogito all’amministratore di condominio è stata introdotta nelle disposizioni di attuazione del codice civile, precisamente nel quinto comma dell’articolo 63, come un adempimento obbligatorio. Tuttavia, è importante comprendere quali siano gli obblighi effettivi del condomino e cosa richieda la legge in materia di comunicazioni.
Innanzitutto, quando si acquista un’unità immobiliare in condominio, è necessario farsi riconoscere dall’amministratore per regolarizzare la propria posizione rispetto all’immobile acquisito. Tuttavia, non è indispensabile fornire una copia del contratto di compravendita. L’amministratore può richiedere i dati necessari senza obbligo di allegazione dell’atto notarile.
Secondo il Garante per la protezione dei dati personali, l’amministratore ha il diritto di acquisire le informazioni necessarie per identificare e contattare i partecipanti al condominio, inclusi i proprietari, gli usufruttuari, i conduttori o i comodatari. È anche autorizzato a richiedere i dati catastali dell’unità immobiliare, come la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il Comune. Tuttavia, non può richiedere copie della documentazione, come il contratto di compravendita.
Quindi, se un condomino è proprietario di un appartamento, l’amministratore può richiedere i dati per la tenuta dell’anagrafe condominiale, ma non ha il diritto di domandare una copia del rogito. D’altra parte, se l’acquisto avviene durante la gestione condominiale, il condomino è tenuto a comunicare il contratto di compravendita all’amministratore. Tale comunicazione è obbligatoria per la regolare tenuta del registro e garantisce la responsabilità solidale tra il cedente e il cessionario per le spese condominiali.
È importante sottolineare che la comunicazione del rogito può essere sostituita da una dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio rogante. Tuttavia, questa sostituzione è facoltativa e dipende dalla disponibilità del notaio a emettere tale dichiarazione, che deve contenere tutte le informazioni necessarie per la tenuta del registro di anagrafe condominiale.
In conclusione, l’acquisto di un’abitazione in condominio comporta la necessità di comunicare alcune informazioni all’amministratore al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla legge e garantire una corretta gestione condominiale. Mentre non è richiesta la consegna di una copia del contratto di compravendita, è fondamentale fornire i dati richiesti per la tenuta del registro di anagrafe condominiale, compresi i dettagli dei proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento, insieme alle informazioni catastali dell’unità immobiliare.