Gestione e responsabilità dei lavori di manutenzione straordinaria nel condominio: il ruolo dell’amministratore

Nel contesto della gestione condominiale, l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria diventa un passo cruciale per preservare l’integrità dell’edificio. Tuttavia, l’affidamento di tali lavori a imprese specializzate richiede una serie di procedure e comporta responsabilità che devono essere affrontate con attenzione.

Innanzitutto, secondo l’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice Civile, i lavori di manutenzione straordinaria devono essere autorizzati in anticipo durante l’assemblea condominiale e successivamente ratificati con una delibera che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, come stabilito dall’articolo 1136 c.c. Questo processo mira a garantire una decisione condivisa sulla necessità e l’entità dei lavori.

L’amministratore condominiale gioca un ruolo cruciale in questo processo. Deve costituire un fondo speciale per coprire i costi dei lavori e verificare che l’impresa scelta abbia le competenze tecniche e professionali necessarie. Una volta soddisfatti questi requisiti, viene stipulato un contratto di appalto, che rappresenta l’accordo tra le parti per l’esecuzione dei lavori.

L’amministratore condominiale può assumere la direzione dei lavori direttamente o delegarla a un professionista terzo. Quest’ultimo avrà il compito di supervisionare l’esecuzione dei lavori e verificarne la conformità al progetto originale approvato dall’assemblea condominiale.

In caso di danni a terzi derivanti dai lavori, la responsabilità può variare a seconda delle circostanze. Se l’impresa appaltatrice agisce in modo autonomo e non viene influenzata dall’amministratore condominiale o dal direttore dei lavori, essa è generalmente responsabile per i danni causati. Tuttavia, l’impresa può esimersi da responsabilità dimostrando di aver agito sotto ordini diretti del direttore dei lavori o dell’amministratore condominiale.

Se l’impresa appaltatrice non ha autonomia e agisce in base alle istruzioni dell’amministratore, quest’ultimo può essere ritenuto responsabile per i danni causati a terzi. Le basi legali per questa responsabilità includono l’articolo 2051 c.c. (custodia del bene), l’articolo 2043 c.c. (culpa in eligendo per la scelta dell’impresa), e la culpa in vigilando (per la sorveglianza dei lavori).

Questi principi si applicano anche se la direzione dei lavori è affidata a un terzo professionista. In ogni caso, la valutazione della responsabilità dipende dalle circostanze specifiche del caso e dalla diligenza esercitata nel monitoraggio dei lavori.

La gestione dei lavori di manutenzione straordinaria nel condominio richiede un processo rigoroso di autorizzazione e sorveglianza. La corretta esecuzione di questi passaggi può aiutare a prevenire dispute e garantire che i lavori vengano eseguiti in modo sicuro e responsabile.

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